AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 1 aprile 2015 

Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie  in  materia
di  pubblicita'  ingannevole  e  comparativa,  pratiche   commerciali
scorrette, violazione dei  diritti  dei  consumatori  nei  contratti,
violazione del divieto  di  discriminazioni  e  clausole  vessatorie.
(Delibera n. 25411). (15A02939) 
(GU n.94 del 23-4-2015)

 
 
 
                         L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 1° aprile 2015; 
  Visto l'art. 6  della  legge  30  ottobre  2014,  n.  161,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea -  Legge  europea
2013-bis» che ha inserito il comma 1-bis  nell'art.  30  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n.  59,  di  recepimento  della  direttiva
2006/123/CE; 
  Visto il regolamento sulle  procedure  istruttorie  in  materia  di
pubblicita'   ingannevole   e   comparativa,   pratiche   commerciali
scorrette, violazione dei  diritti  dei  consumatori  nei  contratti,
clausole vessatorie, adottato con la delibera dell'autorita' n. 24955
del 5 giugno 2014; 
  Ritenuto di dover adottare  le  norme  regolamentari  previste  dal
citato comma 1-bis dell'art. 30  del  decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59, e considerata l'opportunita' di integrarle in  un  unico
regolamento di procedura in materia di tutela del consumatore; 
  Vista la propria delibera del 19 dicembre 2014  con  cui  e'  stata
disposta  una  consultazione  pubblica  sulla  bozza   del   predetto
regolamento, limitatamente alle modifiche introdotte a seguito  della
citata  legge  n.  161/2014,  e  considerati  gli  esiti   di   detta
consultazione; 
 
                              Delibera 
 
di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie  in  materia
di  pubblicita'  ingannevole  e  comparativa,  pratiche   commerciali
scorrette, violazione dei  diritti  dei  consumatori  nei  contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie», con
i relativi n. 2 formulari. 
  Il presente provvedimento ed il regolamento  comprensivo  di  n.  2
formulari sara'  pubblicato  nel  Bollettino  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ed in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 1° aprile 2015 
 
                                           Il presidente: Pitruzzella 
Il segretario generale: Chieppa 


Titolo I


DISPOSIZIONI GENERALI

                                                             Allegato 
Regolamento sulle procedure istruttorie  in  materia  di  pubblicita'
  ingannevole  e   comparativa,   pratiche   commerciali   scorrette,
  violazione dei diritti dei consumatori  nei  contratti,  violazione
  del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a)  «decreto  sulla  pubblicita'   ingannevole»:   il   decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145; 
      b) «Codice del Consumo»: il  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206 e successive modificazioni; 
      c) «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell'Autorita'; 
      d) «Direzioni»: le unita' organizzative in cui e' articolata la
Direzione Generale per la Tutela del Consumatore; 
      e)  «consumatore»:  qualsiasi  persona  fisica  che,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del  Consumo,  agisce
per  fini  che  non  rientrano  nel  quadro   della   sua   attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale; 
      f)   «professionista»:   l'operatore   pubblicitario   di   cui
all'articolo 2, lett. e), del decreto sulla pubblicita'  ingannevole,
nonche' i soggetti di cui all'articolo 18, comma  1,  lett.  b),  del
Codice del Consumo; 
      g) «microimprese»: le entita', societa' o associazioni che,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo,
a  prescindere  dalla  forma   giuridica,   esercitano   un'attivita'
economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno  di
dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure  un  totale  di
bilancio annuo  non  superiori  a  due  milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla  raccomandazione  n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; 
      h) «diritti dei  consumatori  nei  contratti»:  i  diritti  dei
consumatori nei  contratti  conclusi  tra  un  professionista  ed  un
consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo  III
della parte III del Codice del Consumo; 
      i) «clausole vessatorie»: le clausole  inserite  nei  contratti
tra professionisti e consumatori che si concludono mediante  adesione
a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari di cui all'articolo 37-bis, comma 1,  del  Codice
del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34,
35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo; 
      l) «Divieto di discriminazioni»: il divieto di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione  della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 
      m) «Bollettino»: il  Bollettino  dell'autorita'  garante  della
concorrenza   e   del   mercato,   pubblicato   sul   sito   internet
istituzionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole  e  comparativa,
di pratiche commerciali scorrette,  di  violazioni  dei  diritti  dei
consumatori   nei   contratti,   di   violazioni   del   divieto   di
discriminazioni, nonche' di clausole vessatorie. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1. Responsabile del  procedimento  e'  il  responsabile  preposto
all'unita' organizzativa competente per materia, istituita  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  o
altro funzionario dallo stesso incaricato. 
    2. Il responsabile  del  procedimento  acquisisce  ogni  elemento
utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo'  richiedere
informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato.  Ove  ne
ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento e  provvede
agli adempimenti di  competenza  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria. 
    3. Qualora il committente di  un  messaggio  pubblicitario  o  il
professionista non sia conosciuto, il responsabile  del  procedimento
richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia
in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo. 

Titolo II

PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE E
COMPARATIVA, E DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

 
                               Art. 4 
 
 
                        Istanza di intervento 
 
    1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettere  a),
b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione,  che  ne  abbia
interesse,  puo'  richiedere,  attraverso  comunicazione  in  formato
cartaceo o elettronico (webform o PEC),  l'intervento  dell'Autorita'
nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevole o  illecita,  ai
sensi del decreto legislativo sulla pubblicita'  ingannevole,  ovvero
di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai  sensi  del  Codice
del Consumo. 
    2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere: 
      a) nome, cognome, denominazione o ragione  sociale,  residenza,
domicilio  o  sede  del  richiedente  nonche'  recapiti   telefonici,
indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax; 
      b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del
professionista, della pubblicita' o della pratica commerciale oggetto
dell'istanza  (in  particolare  data  o  periodo  di  diffusione  del
messaggio o  dell'iniziativa  promozionale,  mezzo  di  comunicazione
utilizzato, luogo e modalita' di attuazione  della  pratica)  nonche'
del bene o servizio interessato; 
      c)   ogni   elemento   ritenuto    utile    alla    valutazione
dell'Autorita',  copia  di  eventuali  reclami  gia'   inoltrati   al
professionista  e  l'esito  degli   stessi,   nonche'   copia   della
corrispondenza intercorsa con il medesimo  professionista  e/o  della
documentazione contrattuale;  inoltre,  ove  disponibile,  copia  dei
messaggi oggetto dell'istanza di intervento. 
    3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a  pena  di
decadenza, eventuali  esigenze  di  riservatezza.  In  tal  caso,  il
segnalante  deve  trasmettere  anche  una  versione   non   riservata
dell'istanza  di  intervento,  la  cui  valutazione  e'  rimessa   al
responsabile del procedimento. 
    4. Gli elementi di cui al  comma  2,  lettera  b),  del  presente
articolo, nonche' i dati  identificativi  del  soggetto  denunciante,
costituiscono elementi  essenziali  dell'istanza  di  intervento,  in
assenza  dei  quali   il   responsabile   dell'unita'   organizzativa
competente per materia riscontra la non ricevibilita'  della  stessa,
informandone il  Collegio,  impregiudicata  la  possibilita'  per  il
denunciante  di  ripresentare  l'istanza  di  intervento   in   forma
completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di
procedere  d'ufficio  a  ulteriori  approfondimenti  ai  fini  di  un
eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6. 
    5.  Ad  eccezione  dei  casi  di  particolare  gravita',  qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere  che  il  messaggio  o  la
pratica commerciale  costituisca  una  pubblicita'  ingannevole,  una
pubblicita' comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta,
il responsabile del procedimento, dopo averne informato il  Collegio,
puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i  profili
di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di
possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion). 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Provvedimenti pre-istruttori 
 
    1. La  fase  pre-istruttoria  puo'  essere  chiusa  per  uno  dei
seguenti motivi: 
      a) irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 4; 
      b) archiviazione per inapplicabilita' della legge  per  assenza
dei presupposti richiesti dal decreto legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole o dal Codice del Consumo; 
      c) archiviazione per manifesta infondatezza  per  l'assenza  di
elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; 
      d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte  del
professionista dei profili di possibile ingannevolezza  o  illiceita'
di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza  di  una  pratica
commerciale  (moral  suasion),  di  cui  all'articolo  4,  comma   5.
Dell'esito   di   tale   intervento,   che   verra'   comunicato   al
professionista, l'Autorita' puo' dare  notizia  utilizzando  adeguate
modalita' informative e valutando eventuali esigenze di  riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista; 
      e)  archiviazione  per  manifesta  inidoneita'  del   messaggio
pubblicitario o della pratica a falsare  in  misura  apprezzabile  il
comportamento economico del consumatore medio al  quale  e'  diretta,
anche in ragione della  dimensione  minima  della  diffusione  di  un
messaggio o della localizzazione  circoscritta  di  una  pratica  (de
minimis); 
      f)  non  luogo  a  provvedere  per  sporadiche   richieste   di
intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti  tra  le
priorita' di intervento dell'Autorita', in ragione degli obiettivi di
razionalizzazione,    efficacia    ed    economicita'     dell'azione
amministrativa. L'Autorita' puo' individuare  con  apposito  atto  le
priorita' di intervento che intende perseguire. 
    2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato
dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si  intende  chiusa
con non luogo a provvedere ai sensi della  lett.  f)  del  precedente
comma. Resta impregiudicata la facolta' dell'Autorita'  di  acquisire
successivamente agli  atti  l'istanza  di  intervento  per  procedere
d'ufficio ad un  approfondimento  istruttorio,  fondato  su  elementi
sopravvenuti  o  su  una  diversa  valutazione  delle  priorita'   di
intervento. A tal  fine  le  Direzioni  informano  periodicamente  il
Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma. 
    3.  E'  facolta'   dell'Autorita'   inviare   una   comunicazione
dell'avvenuta   archiviazione    o    chiusura    del    procedimento
preistruttorio. 
                               Art. 6. 
 
 
                       Avvio dell'istruttoria 
 
    1.  Il  responsabile  del  procedimento,  valutati  gli  elementi
comunque in suo possesso  e  quelli  portati  a  sua  conoscenza  con
l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al
fine  di  verificare  l'esistenza  di   pubblicita'   ingannevoli   o
comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole, ovvero di pratiche  commerciali  scorrette,  di  cui  al
Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria  e'  disposto  entro  il
termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza  di  intervento  e
tale termine e' interrotto in caso di richiesta di informazioni  fino
alla ricezione delle stesse. 
    2.   Il   responsabile   del   procedimento   comunica    l'avvio
dell'istruttoria  alle  Parti  e  ne  informa  gli   altri   soggetti
interessati che abbiano presentato istanza  di  intervento  ai  sensi
dell'articolo 4. In ragione  del  numero  elevato  delle  istanze  di
intervento, questa comunicazione puo' essere  attuata  anche  tramite
avviso sul bollettino  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale
dell'Autorita'. Se le  comunicazioni  non  possono  avere  luogo,  le
stesse  sono   effettuate   mediante   pubblicazione   sul   medesimo
bollettino.  Dell'avvio  dell'istruttoria  puo'  anche  esserne  data
comunicazione  tramite  la  diffusione  di  un   comunicato   stampa,
informato il Collegio. 
    3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2  sono  indicati
l'oggetto  del  procedimento,  gli  elementi  acquisiti  d'ufficio  o
contenuti nell'istanza di intervento, il termine per  la  conclusione
dell'istruttoria,   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
procedimento, l'ufficio presso cui si puo'  accedere  agli  atti,  la
possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il  termine
entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Termini del procedimento 
 
    1.  Il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  e'   di
centoventi  giorni,  decorrenti  dalla  data  di   protocollo   della
comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando  si  debbano
chiedere pareri ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  del  decreto
legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero in  procedimenti  di
pratiche commerciali scorrette,  ai  sensi  dell'articolo  27,  commi
1-bis e 6, del Codice del Consumo. 
    2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o
abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento
e' di centottanta giorni decorrenti dalla data  di  protocollo  della
comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni  quando  si  debbano
chiedere pareri ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  del  decreto
legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero, in procedimenti  di
pratiche commerciali scorrette,  ai  sensi  dell'articolo  27,  commi
1-bis e 6, del Codice del Consumo. 
    3. L'Autorita' puo' prorogare il termine fino ad  un  massimo  di
sessanta giorni, in presenza  di  particolari  esigenze  istruttorie,
nonche'  in  caso  di  estensione   soggettiva   od   oggettiva   del
procedimento.  Con  le  stesse  modalita',  il  termine  puo'  essere
altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni,  nel  caso
in  cui  il  professionista  presenti  degli   impegni   o   emergano
sopravvenute  esigenze  istruttorie.  Ove  necessario,  puo'   essere
disposta l'acquisizione, da altre istituzioni  o  enti  pubblici,  di
informazioni essenziali ai fini della valutazione della  fattispecie,
con assegnazione di un termine non  superiore  a  30  giorni  per  la
risposta.   Il   termine   di   conclusione   del   procedimento   e'
conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni. 
    4. Nel caso in  cui,  ai  sensi  dell'articolo  20  del  presente
regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento,  i
termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa  della  pronuncia
dell'organismo di autodisciplina e, comunque,  per  un  periodo,  non
superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio. 
 
                               Art. 8. 
 
 
              Sospensione provvisoria della pubblicita' 
                     o della pratica commerciale 
 
    1. In caso di particolare  urgenza,  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 3, del decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole  e
dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo,  l'Autorita'  puo'
disporre,  d'ufficio  e  con  atto  motivato,  la  sospensione  della
pubblicita' ritenuta  ingannevole  o  della  pubblicita'  comparativa
ritenuta  illecita  ovvero   della   pratica   commerciale   ritenuta
scorretta. 
    2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio
dell'istruttoria  o  successivamente  con   apposita   comunicazione,
individua  i  profili  di  gravita'  e  urgenza   della   pubblicita'
ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica  scorretta  e
assegna alle parti un termine  non  inferiore  a  cinque  giorni  per
presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto  termine,  il
responsabile del procedimento rimette gli atti  al  Collegio  per  la
decisione. 
    3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione  in
via  provvisoria  del  messaggio  pubblicitario   o   della   pratica
commerciale anche senza  acquisire  le  memorie  delle  parti  quando
ricorrano particolari esigenze di  indifferibilita'  dell'intervento.
Entro il termine di sette giorni dal  ricevimento  del  provvedimento
con il quale e' stata adottata la misura  cautelare  provvisoria,  il
professionista  interessato  puo'  presentare   memorie   scritte   e
documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio
delibera la conferma o la revoca della  sospensione  provvisoria  del
messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il  termine
di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare. 
    4.  Il  provvedimento   dell'Autorita'   di   sospensione   della
pubblicita' ritenuta  ingannevole  o  della  pubblicita'  comparativa
ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve
essere immediatamente eseguito a cura del professionista. Il  ricorso
avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorita'  non  sospende
l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento
di sospensione, il  professionista  da'  comunicazione  all'Autorita'
entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                               Impegni 
 
    1. Entro e non oltre il termine di  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione  della  comunicazione  di  avvio   del   procedimento,   il
professionista puo' presentare impegni tali  da  far  venire  meno  i
profili  di  illegittimita'  della  pubblicita'   o   della   pratica
commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario
(Allegato 1 al presente Regolamento). In  caso  di  integrazione,  il
professionista  e'  tenuto  a  presentare  all'Autorita'   un   testo
consolidato degli impegni. E' onere del  professionista,  ove  faccia
valere esigenze di riservatezza, presentare anche  una  versione  non
riservata e non confidenziale degli impegni. 
    2. L'Autorita' valuta gli impegni e: 
      a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro
accettazione rendendoli obbligatori per il professionista,  chiudendo
il procedimento senza accertare l'infrazione;  nei  casi  in  cui  e'
previsto un parere ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,  del  decreto
legislativo sulla pubblicita' ingannevole e dell'articolo  27,  commi
1-bis e 6, del Codice del Consumo, l'Autorita', ove  non  ritenga  la
pubblicita'/pratica    commerciale     manifestamente     grave     e
ingannevole/illecita/scorretta  ovvero  non  ritenga   manifestamente
inidonei gli impegni proposti,  procede  alla  richiesta  del  parere
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 del presente regolamento; 
      b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine  al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi; 
      c) nei casi di grave e manifesta  ingannevolezza/illiceita'  di
una pubblicita' o scorrettezza di una pratica commerciale  ovvero  in
caso di inidoneita' degli impegni a rimuovere  i  profili  contestati
nell'avvio  dell'istruttoria,  delibera  il  rigetto  degli   stessi,
comunicandolo tempestivamente alla Parte. 
    3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni,  il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove: 
      a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; 
      b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno  o  piu'
elementi su cui si fonda la decisione; 
      c)  la  decisione  di  accettazione  di  impegni  si  fondi  su
informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete,  inesatte  o
fuorvianti. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
    1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati,  nonche'
i  portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in  associazioni  o
comitati, cui puo' derivare un pregiudizio dalle  infrazioni  oggetto
dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel  procedimento  in
corso,   inoltrando   apposito   atto,   debitamente    sottoscritto,
contenente: 
      a) nome, cognome, denominazione o ragione  sociale,  residenza,
domicilio o sede del  richiedente  nonche'  recapiti  telefonici,  di
posta elettronica e di eventuale fax; 
      b)  l'indicazione  del  procedimento  nel  quale   si   intende
intervenire; 
      c)  adeguata  motivazione  circa  lo  specifico  interesse   ad
intervenire, anche con riferimento al contributo che  il  richiedente
puo' apportare all'istruttoria. 
    2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza  della   richiesta   di   partecipazione,   comunica   al
richiedente che lo stesso puo': 
      a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del  successivo
articolo 11; 
      b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri. 
 
                              Art. 11. 
 
 
        Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni 
                         e segreto d'ufficio 
 
    1. Il diritto di  accesso  ai  documenti  formati  o  stabilmente
detenuti  dall'Autorita'  nei  procedimenti  di   cui   al   presente
regolamento  e'   riconosciuto   nel   corso   dell'istruttoria   dei
procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato  l'avvio  del
procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonche' ai  soggetti
ammessi ad intervenire di cui all'articolo 10. 
    2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano  informazioni
riservate  di  carattere  personale,   commerciale,   industriale   e
finanziario,  relative  a  persone  e  professionisti  coinvolti  nei
procedimenti, il diritto di accesso e'  consentito,  in  tutto  o  in
parte, nei limiti in  cui  cio'  sia  necessario  per  assicurare  il
contraddittorio. 
    3. I documenti che contengono segreti commerciali sono  sottratti
all'accesso.  Qualora  essi   forniscano   elementi   di   prova   di
un'infrazione  o  elementi   essenziali   per   la   difesa   di   un
professionista, gli uffici ne consentono l'accesso,  limitatamente  a
tali elementi. 
    4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e  nel
rispetto  dei  criteri  ivi  contenuti,  gli  uffici  tengono  conto,
adottando  tutti  i  necessari  accorgimenti,  dell'interesse   delle
persone e dei professionisti a che  le  informazioni  riservate  o  i
segreti commerciali non vengano divulgati. 
    5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni  altra
elaborazione degli uffici con funzione di studio  e  di  preparazione
del contenuto di atti. 
    6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in  parte,  i
verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti  inerenti  a
rapporti  tra  l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione  europea,
nonche' tra l'Autorita' e gli  organi  di  altri  Stati  o  di  altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione. 
    7. I soggetti che intendono salvaguardare la  riservatezza  o  la
segretezza delle informazioni fornite devono presentare  agli  uffici
una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti
o delle parti di documenti che si ritiene  debbano  essere  sottratti
all'accesso, specificandone i motivi. 
    8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga  sussistenti
gli  elementi   di   riservatezza   o   di   segretezza   addotti   a
giustificazione delle richieste di cui al comma 7,  ne  da'  motivata
comunicazione agli interessati. 
    9. Il responsabile del procedimento puo'  disporre  motivatamente
il differimento dell'accesso ai  documenti  sino  a  quando  non  sia
accertata la loro rilevanza ai fini della prova  delle  infrazioni  e
comunque non oltre la comunicazione della data di  conclusione  della
fase istruttoria di cui all'articolo 16. 
    10. Le  informazioni  contenute  nella  documentazione  acquisita
nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo  2  del  presente
Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio  anche  nei  riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui all'articolo 331 del codice  di  procedura  penale,  di  leale
collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e quelli di collaborazione
di cui al regolamento CE n. 2006/2004. 
    11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta  scritta
e motivata, sulla quale il  responsabile  del  procedimento  provvede
entro trenta giorni. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                Richiesta di informazioni e audizioni 
 
    1.  Il  responsabile  del  procedimento  acquisisce   nel   corso
dell'istruttoria  ogni  elemento   utile   alla   valutazione   della
fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e  documenti  ad
ogni soggetto pubblico o privato. 
    2. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia  necessario  ai
fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori,  o
venga richiesto da una delle parti, puo' disporre che le  parti  o  i
terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del  principio
del contraddittorio, fissando un termine  inderogabile  per  il  loro
svolgimento. 
    3. Alle audizioni fissate  ai  sensi  del  comma  2  presiede  il
responsabile del procedimento o facente funzione.  Le  parti  possono
farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro  fiducia
che  produce  idoneo  documento  attestante  il  proprio  potere   di
rappresentanza. 
    4.  Dello  svolgimento  delle  audizioni  e'   redatto   verbale,
contenente le principali dichiarazioni delle parti  intervenute  alle
audizioni. Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal
responsabile del procedimento e dalle parti medesime.  Quando  taluna
delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere  il  verbale
ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
Al termine dell'audizione e' consegnata una copia  del  verbale  alle
parti intervenute che ne facciano richiesta. 
    5. Ai soli fini della predisposizione del  verbale,  puo'  essere
effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni. 
 
                              Art. 13. 
 
 
             Perizie, analisi statistiche ed economiche 
                     e consultazioni di esperti 
 
    1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento  rilevante  ai
fini dell'istruttoria, il Collegio  puo'  autorizzare  le  perizie  e
analisi  statistiche  ed  economiche,  nonche'  la  consultazione  di
esperti, proposte dal responsabile del procedimento. 
    2. Le universita', i centri di ricerca o gli istituti a carattere
scientifico  incaricati  dall'Autorita',  designano  i  periti  e   i
consulenti  ritenuti  professionalmente  piu'   idonei   a   compiere
l'accertamento tecnico richiesto. 
    3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze,  ne
e' data comunicazione alle parti del procedimento. 
    4. I risultati delle perizie e delle consulenze  sono  comunicati
dal responsabile del procedimento alle parti. 
    5.  I  soggetti  ai  quali  e'  stato  comunicato   l'avvio   del
procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10,  possono
nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento,  un
loro consulente, il quale puo' assistere alle operazioni  svolte  dal
consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di  dieci  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti  e  documenti  in  cui
svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                              Ispezioni 
 
    1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte  dal  responsabile
del  procedimento  presso  chiunque  sia  ritenuto  in  possesso   di
documenti aziendali utili ai  fini  dell'istruttoria.  Nei  confronti
delle amministrazioni pubbliche si  chiede  previamente  l'esibizione
degli atti. 
    2. I funzionari dell'Autorita' incaricati  dal  responsabile  del
procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri  su
presentazione   di   un   atto   scritto   che   precisi    l'oggetto
dell'accertamento e le sanzioni per  il  rifiuto,  l'omissione  o  il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire documenti richiesti nel  corso  dell'ispezione,  nonche'  nel
caso in cui siano  fornite  informazioni  ed  esibiti  documenti  non
veritieri. 
    3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8,  comma
4, del  decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole  ovvero
dall'articolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, l'opposizione: 
      a) di vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; 
      b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali  o
amministrative; 
      c) di esigenze di tutela del segreto aziendale  o  industriale,
salvo i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari  esigenze
segnalate al riguardo. 
    4.  Per  documento  si  intende  ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati  e  utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita'  e  rappresentativita'  dell'autore  del   documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico. 
    5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: 
      a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto  del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione  dei
luoghi di residenza  o  domicilio  estranei  all'attivita'  aziendale
oggetto dell'indagine; 
      b) controllare i documenti di cui al comma 4; 
      c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b); 
      d) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 
    6. Nel corso delle  ispezioni,  i  soggetti  interessati  possono
farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia  che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione. 
    7. Di tutta l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione,  con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti,
e' redatto processo verbale. 
    8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,  l'Autorita'  puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di  Finanza  che  agisce
con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                          Onere della prova 
 
    1. Qualora il responsabile del procedimento  disponga,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo,
che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto
connessi alla pratica commerciale o alla pubblicita',  comunica  tale
incombente istruttorio alle parti, indicando gli  elementi  di  prova
richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per  la
produzione della prova. 
 
                              Art. 16. 
 
 
          Chiusura dell'istruttoria e richiesta dei pareri 
 
    1.  Il   responsabile   del   procedimento,   allorche'   ritenga
sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data  di
conclusione della fase istruttoria e  indica  loro  un  termine,  non
inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono  presentare  memorie
conclusive o documenti. 
    2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale. 
    3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole
ovvero all'articolo 27,  comma  6,  del  Codice  del  Consumo,  prima
dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla  quale
trasmette gli atti del procedimento secondo le modalita' di cui  all'
articolo 19, comma 1. L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento  della
richiesta. 
    4. In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
comunicato il parere o senza che l'Autorita' per  le  Garanzie  nelle
Comunicazioni abbia rappresentato esigenze  istruttorie,  l'Autorita'
Garante della Concorrenza e  del  Mercato  procede  indipendentemente
dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita'  per
le  Garanzie  nelle  Comunicazioni   abbia   rappresentato   esigenze
istruttorie, il termine di conclusione del procedimento  e'  sospeso,
per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione,  da
parte dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni,  delle
notizie e documenti richiesti sino  alla  data  in  cui  pervenga  il
relativo parere. 
    5. Il presente articolo trova applicazione anche con  riferimento
ai procedimenti in cui sono previsti i pareri di cui all'articolo 27,
comma  1-bis,  del  Codice  del  Consumo.   Nell'ambito   di   questi
procedimenti, in caso di presentazione di  impegni,  ove  l'Autorita'
non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave  e  scorretta
ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice  del  Consumo  ovvero  non
ritenga  manifestamente  inidonei  gli  impegni  proposti,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera a)  del  presente  regolamento,  il
termine per  rendere  il  parere  e'  di  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della richiesta ed il termine del procedimento si estende
di quindici giorni. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                      Decisione dell'Autorita' 
 
    1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di
uno dei seguenti provvedimenti finali: 
      a) decisione di  non  ingannevolezza/illiceita'  del  messaggio
pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale  o
di  chiusura  del  procedimento  per  insufficienza  degli   elementi
probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo  5,  comma  1,
qualora i presupposti per  l'adozione  sono  emersi  solo  nel  corso
dell'istruttoria; 
      b)  decisione  di   ingannevolezza/illiceita'   del   messaggio
pubblicitario  ovvero  di  scorrettezza  della  pratica  commerciale,
accompagnata da diffida e sanzione  pecuniaria  ed  eventualmente  da
pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una  dichiarazione
rettificativa e/o dall'assegnazione di un termine  per  l'adeguamento
della confezione del prodotto; 
      c)  decisione  di  accoglimento  di  impegni   che   li   rende
obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione
contestata in sede di avvio del procedimento. 
    2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene  l'indicazione
del termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere. 
    3. Il provvedimento  finale  dell'Autorita'  e'  comunicato  alle
parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed e'
pubblicato, entro venti giorni dalla  sua  adozione,  nel  bollettino
pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Autorita'.  Al   fine   di
assicurare  la  piu'  ampia  conoscenza   della   propria   attivita'
istituzionale, l'Autorita' puo' rendere  note  le  proprie  decisioni
anche attraverso comunicati stampa. 
    4. In caso di violazioni ancora in essere alla data  di  adozione
della decisione di accertamento  di  una  pubblicita'  ingannevole  o
illecita,  ovvero  di   una   pratica   commerciale   scorretta,   il
professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, e' tenuto  a
fornire all'Autorita' una  dettagliata  e  documentata  relazione  di
ottemperanza alla diffida. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                   Pubblicazione del provvedimento 
                o di una dichiarazione rettificativa 
 
    1.  L'Autorita',  con   il   provvedimento   con   cui   dichiara
l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita'  della  pubblicita'
comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in
essere  dal  professionista  puo'  disporre  la  pubblicazione  della
pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una  dichiarazione
rettificativa,  a  cura  e  spese  del   professionista,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo.
L'Autorita' puo' altresi' disporre  la  pubblicazione  degli  impegni
ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi
l'Autorita' determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti  ed
il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati.  Copia  del
provvedimento  che  dispone   la   pubblicazione   della   pronuncia,
integralmente  o  per   estratto,   ovvero   di   una   dichiarazione
rettificativa, ovvero degli impegni, viene  inviata  al  proprietario
del  mezzo  attraverso  il  quale  la   pubblicazione   deve   essere
effettuata. La dichiarazione rettificativa puo'  essere  disposta  in
forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario  o
la pratica commerciale e' indirizzata personalmente ai destinatari  e
questi sono determinabili. 
    2.  Effettuata  la  pubblicazione   della   pronuncia   o   della
dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al  comma  1,
il  professionista  ne  da'  immediata  comunicazione  all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui e' stata indirizzata  la  comunicazione  individuale  quando,  ai
sensi  del  comma  1,  debba  essere  indirizzata  personalmente   ai
destinatari  dell'originario  messaggio   pubblicitario   o   pratica
commerciale. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                            Comunicazioni 
 
    1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente  regolamento  sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,
consegna a mano contro  ricevuta,  posta  elettronica  certificata  e
firma digitale, posta elettronica e  fax.  In  caso  di  trasmissione
tramite  posta  elettronica  certificata  o  fax,  i   documenti   si
considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso  in  cui  sono
stati inviati, salvo prova contraria. 
    2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti
nel  procedimento  le  comunicazioni  vengono  effettuate  per  posta
elettronica o al domicilio dagli stessi indicato.  Al  professionista
le  comunicazioni  vengono  effettuate  presso  l'ultima   residenza,
domicilio  o  sede  conosciuti  o  comunque  risultanti  da  pubblici
registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono
effettuate  mediante  pubblicazione  di  un  avviso  nel   bollettino
pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. 
    3. L'avvio del procedimento di inottemperanza e'  comunicato  con
le modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                           Autodisciplina 
 
    1.  I  soggetti  che,  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter
del Codice del Consumo, richiedono la  sospensione  del  procedimento
dinanzi all'Autorita', devono inoltrare  apposita  istanza,  fornendo
prova  dell'esistenza  del  procedimento  dinanzi  all'organismo   di
autodisciplina,  con  le  indicazioni  idonee  ad  individuare   tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso. 
    2.  Il  responsabile  del  procedimento,  ricevuta  l'istanza  di
sospensione  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ne  da'
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di
osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la
pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento
da' altresi' tempestiva comunicazione  alle  parti  della  cessazione
della causa di sospensione. 

Titolo III

PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI E DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI.

 
                              Art. 21. 
 
 
          Procedimento per l'accertamento delle violazioni 
              dei diritti dei consumatori nei contratti 
 
    1. I procedimenti  in  materia  di  violazioni  dei  diritti  dei
consumatori nei contratti sono disciplinati dalle  norme  di  cui  al
titolo I, titolo II e titolo V del presente  regolamento,  in  quanto
compatibili. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                   Procedimento per l'accertamento 
           delle violazioni del divieto di discriminazioni 
 
    1. I  procedimenti  in  materia  di  violazione  del  divieto  di
discriminazioni sono disciplinati dai seguenti articoli del  presente
regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5;  articolo
6; articolo 7; articolo 8; articolo  9;  articolo  10;  articolo  11;
articolo 12; articolo 13; articolo  14;  articolo  15;  articolo  16,
commi 1 e 2; articolo 17;  articolo  18;  articolo  19.  Ai  medesimi
procedimenti  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui   ai
successivi commi del presente articolo. 
    2. Il Centro Europeo dei Consumatori  per  l'Italia  in  caso  di
esito  negativo  dell'esercizio  delle   proprie   competenze,   puo'
richiedere  l'intervento  dell'Autorita'  inoltrando   ad   essa   un
dettagliato rapporto sull'attivita' svolta anche tramite la rete  dei
centri europei dei  consumatori  (ECC-Net),  corredato  da  tutta  la
documentazione raccolta ed ogni altra informazione  utile,  ai  sensi
dell'art. 30, comma 1-bis, del decreto  legislativo  26  marzo  2010,
n.59. 
    3. Ricevuto il rapporto di cui al precedente  comma,  l'Autorita'
lo  valuta  ai  fini  del  possibile  esercizio   dei   suoi   poteri
pre-istruttori o istruttori. 
    4. Ai sensi dell'art.30, comma 1-bis, del decreto legislativo  26
marzo 2010, n.59, le istanze di intervento per violazione del divieto
di   discriminazione   rivolte   direttamente   all'Autorita'    sono
irricevibili e  verranno  da  essa  inviate  al  Centro  Europeo  dei
Consumatori per l'Italia per lo svolgimento delle  attivita'  di  sua
competenza. 
    5. L'Autorita', a seguito del ricevimento del rapporto di cui  al
comma 2, puo'  richiedere  al  Centro  Europeo  dei  Consumatori  per
l'Italia ogni informazione utile  ai  fini  della  valutazione  delle
condotte denunciate. Qualora, successivamente all'invio del rapporto,
il Centro Europeo dei Consumatori per l'Italia venga a conoscenza  di
elementi che possono incidere sull'accertamento e  sulla  valutazione
delle condotte li comunica in modo tempestivo all'Autorita'. 
    6. Ad esito dell'esercizio dei propri poteri, l'Autorita' informa
il Centro Europeo dei  Consumatori  per  l'Italia  dei  provvedimenti
adottati in merito alle condotte oggetto del rapporto. 

Titolo IV


PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA AMMINISTRATIVA
CONTRO LE CLAUSOLE VESSATORIE

 
                              Art. 23. 
 
 
  Procedimento per la declaratoria di vessatorieta' delle clausole 
 
    1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa  contro  le
clausole vessatorie di cui all' articolo 37-bis, commi  1  e  2,  del
Codice del  Consumo  sono  disciplinati  dai  seguenti  articoli  del
presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo  5;
articolo 6; articolo 7.3; articolo  10;  articolo  11;  articolo  12;
articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi  1  e  2;  articolo  17,
commi 2 e 3; articolo  19.  Ai  medesimi  procedimenti  si  applicano
altresi' le disposizioni di cui  ai  successivi  commi  del  presente
articolo. 
    2. Ogni soggetto od organizzazione che ne  abbia  interesse  puo'
richiedere,  attraverso   comunicazione   in   formato   cartaceo   o
elettronico  (webform  o  PEC),   l'intervento   dell'Autorita'   nei
confronti di clausole inserite  in  contratti  tra  professionisti  e
consumatori, di cui all'articolo 37-bis,  comma  1,  del  Codice  del
Consumo, che ritenga vessatorie. 
    3. Le Camere di  Commercio  o  loro  unioni,  possono  presentare
denunce all'Autorita' ai sensi dell'articolo  37-bis,  comma  1,  del
Codice del Consumo, in particolare nell'ambito  delle  competenze  ad
esse attribuite dall'articolo 2, comma 2, lett. h) ed i), della legge
n. 580/1993 e successive modificazioni. 
    4.  Ad  eccezione  dei  casi  di  particolare  gravita',  qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole  inserite  in
contratti  tra  professionisti  e  consumatori  di  cui  all'articolo
37-bis,  comma  1,  del  Codice  del  Consumo  siano  vessatorie,  il
responsabile del procedimento, dopo  averne  informato  il  Collegio,
puo'  informare  per  iscritto  il  professionista  della   probabile
vessatorieta' della clausola contrattuale (moral suasion). 
    5. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2,  del
Codice del Consumo il termine di  conclusione  e'  di  centocinquanta
giorni, decorrente dalla data di protocollo  della  comunicazione  di
avvio  ovvero  di  duecentodieci  giorni   nel   caso   in   cui   il
professionista sia residente, domiciliato o  abbia  sede  all'estero.
Con provvedimento motivato  del  Collegio,  il  termine  puo'  essere
prorogato, fino ad un massimo di  sessanta  giorni,  in  presenza  di
particolari esigenze  istruttorie,  nonche'  in  caso  di  estensione
soggettiva od oggettiva del procedimento. 
    6. Entro 30 giorni dall'avvio  dell'istruttoria  il  responsabile
del  procedimento   -   informata   l'Autorita'   -   provvede   alla
pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet  istituzionale
dell'Autorita', di un comunicato ai fini della consultazione  di  cui
all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo.  Il  comunicato
indica, tra l'altro, la clausola, il settore economico specificamente
interessato dall'istruttoria ed  altre  informazioni  utili  ai  fini
delle  consultazione.  Possono  partecipare  alla  consultazione   le
associazioni  di  categoria  rappresentative  dei  professionisti   a
livello nazionale  e  le  camere  di  commercio  o  loro  unioni  che
risultino interessate dalle clausole  oggetto  del  procedimento,  in
ragione della specifica  esperienza  maturata  nel  settore.  Possono
altresi'  partecipare  alla   consultazione   le   associazioni   dei
consumatori  rappresentative  a  livello  nazionale  riconosciute   e
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del  Consumo.
Ai  fini  della  partecipazione   alla   consultazione   i   soggetti
interessati devono fornire  le  informazioni  indicate  nella  citata
sezione del sito internet relative alla loro  qualificazione  e  alla
sussistenza  dell'interesse  alla  consultazione.  Entro  il  termine
perentorio di trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  comunicato  i
soggetti aventi le caratteristiche sopra indicate possono  inviare  i
propri commenti per iscritto all'Autorita'  tramite  una  casella  di
posta  elettronica   dedicata   alla   consultazione   (consultazione
obbligatoria). 
    7. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile  del  procedimento
puo' chiedere alle autorita' di regolazione o vigilanza  dei  settori
interessati  dall'istruttoria  di  esprimere  un  parere  in   merito
all'oggetto del procedimento. Le suddette  autorita'  trasmettono  il
proprio  parere  entro  30  giorni  dalla  richiesta   (consultazione
facoltativa). 
    8. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2,  del
Codice del Consumo, il  responsabile  del  procedimento  comunica  il
provvedimento  finale  dell'Autorita'  alle  parti  e   ai   soggetti
eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a  quanto  disposto
dall'articolo 17, comma 3, del presente regolamento, il provvedimento
che accerta la vessatorieta'  e'  altresi'  pubblicato,  entro  venti
giorni dalla sua adozione, anche per estratto,  in  apposita  sezione
del sito internet istituzionale dell'Autorita', nonche', entro  venti
giorni dalla  comunicazione  della  sua  adozione,  a  cura  e  spese
dell'operatore che ha adottato la clausola ritenuta  vessatoria,  nel
sito dell'operatore stesso  e  mediante  qualsiasi  altro  mezzo  che
l'Autorita'  abbia  ritenuto  opportuno  e   idoneo   per   informare
compiutamente i consumatori. 
                              Art. 24. 
 
 
            Interpello in materia di clausole vessatorie 
 
    1. Le imprese direttamente interessate  possono  interpellare  in
via  preventiva  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole,  che  esse  intendono  utilizzare  nei  contratti   con   i
consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali
di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o  formulari.
A pena  di  irricevibilita',  l'interpello  e'  richiesto  attraverso
comunicazione in formato cartaceo o  elettronico  (PEC),  utilizzando
l'apposito  formulario  (Allegato   2   al   presente   Regolamento),
completato in ogni sua parte. 
    2. Ai  fini  del  prodursi  degli  effetti  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 37-bis del Codice del  Consumo,  l'impresa  richiedente
l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e  gli  obiettivi
che  motivano  l'inserimento  della  singola  clausola,  la  sua  non
vessatorieta' anche in relazione  all'eventuale  rilevanza  di  altre
clausole contenute nel medesimo contratto o  in  altro  contratto  al
quale il primo e' collegato o dal quale dipende, nonche' le modalita'
e circostanze in cui  avverra'  la  negoziazione  e  conclusione  del
contratto. 
    3.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'  disporre  che   il
richiedente l'interpello sia sentito in audizione. 
    4. Dalla data di ricezione del formulario  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni.  In
caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere,
ovvero di estensione dell'oggetto dell'interpello il responsabile del
procedimento ne informa il Collegio e la  parte.  In  tali  casi,  il
termine decorre nuovamente dal  ricevimento  delle  informazioni  che
integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto. 
    5. Il responsabile del procedimento puo' chiedere alle  autorita'
di regolazione o vigilanza dei  settori  interessati  dalla  clausola
oggetto di interpello, nonche' alle camere di commercio o  alle  loro
unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola  entro  trenta
giorni dalla richiesta. Informata  l'Autorita',  detta  consultazione
puo' avvenire anche attraverso le  modalita'  indicate  dall'articolo
23, comma 6, del presente regolamento. 
    6. Laddove,  all'esito  dell'interpello,  non  sia  ravvisata  la
vessatorieta'  della  clausola,  l'Autorita'  puo'  anche   astenersi
dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi  i  centoventi
giorni, la clausola deve ritenersi approvata. 
    7. E' facolta' dell'Autorita' pubblicare in apposita sezione  del
proprio sito internet e/o sul proprio  bollettino  le  risposte  alle
domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista. 
    8. L'accesso al  fascicolo  e'  consentito  a  conclusione  della
procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale. 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 25. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento  non
trova piu' applicazione il Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia  di   pubblicita'   ingannevole   e   comparativa,   pratiche
commerciali scorrette, violazione dei  diritti  dei  consumatori  nei
contratti, clausole vessatorie di cui  alla  delibera  del  5  giugno
2014, n.24955 (Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2014, n. 149). 
    Allegati: Formulari. 

                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico